L’Ordine

Benvenuti nel sito web istituzionale dell’Ordine Professioni Infermieristiche di Taranto.

Gli Ordini provinciali sono enti di diritto pubblico non economico, istituiti e regolamentati da apposite leggi come Collegi (Legge 29 ottobre 1954, n. 1049, Dlcps 233/46 e Dpr 221/50) e dalla legge 3/2018 come Ordini.

Gli Ordini provinciali, ai sensi della legge 3/2018, tra l’altro:

promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;
essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;
verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale;
provvedono all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine e il Consiglio Direttivo propone all’approvazione dell’assemblea degli iscritti il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la tassa annuale, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.
In Italia gli Ordini delle Professioni Infermieristiche sono 102: i primi, come Collegi, si sono costituiti nel 1954 (legge 29 ottobre 1954, n. 1049), i più “giovani” sono quelli di Fermo, Carbonia-Iglesias istituiti nel 2011.

Sono Organi dell’Ordine: il Presidente, il Consiglio Direttivo, le Commissioni di albo e il Collegio dei revisori dei conti.

Presidente
Pierpaolo Volpe

E-Mail: presidente@opitaranto.it

Compiti

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti e svolge tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dal regolamento o dal Consiglio e delle quali è tenuto a curare l’esecuzione.
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine provinciale ed è membro del Consiglio nazionale.

Cos’è il Consiglio Direttivo

L’organo di governo dell’Ordine è il Consiglio direttivo, che si rinnova, come gli altri organi, ogni quadriennio attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti.
Ai sensi della recente Legge 3/2018 i componenti del Consiglio (che in genere saranno rinnovati nel 2020) variano da 7 componenti se gli iscritti all’albo non superano il numero di 500, da 9 componenti se gli iscritti all’albo superano il numero di 500 ma non i 1500, da 15 componenti se gli iscritti all’albo superano il numero di 1.500.
Ogni Consiglio distribuisce al proprio interno le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine provinciale ed è membro di diritto del Consiglio nazionale.

Revisori dei Conti

Cos’è il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dagli iscritti ogni quattro anni. È composto da un presidente iscritto nel Registro ufficiale dei revisori dei conti (membro esterno) e da tre membri, di cui due effettivi ed uno uno supplente, eletti tra gli iscritti all’albo (non facenti parte del Consiglio Direttivo).

Compiti

Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo preposto alla vigilanza sulla gestione contabile dell’Ordine. In particolare, il suo compito principale è il controllo del bilancio preventivo, la regolarità degli atti che comportano spese, l’esattezza del bilancio consuntivo e la corrispondenza con le scritture contabili.

I membri

Presentiamo i membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine Professioni Infermieristiche di Taranto.

Assemblea degli Iscritti

Compiti
L’Assemblea degli Iscritti si riunisce in sede ordinaria all’inizio ogni anno. Per la validità dell’Assemblea occorre l’intervento di almeno un quarto degli iscritti.
Si calcolano come partecipanti gli Iscritti i quali abbiano delegato uno degli iscritti presenti.
La delega viene messa in calce all’avviso di convocazione. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.
Quando non si raggiunge il numero legale per la validità dell’assemblea, viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.
Nella seduta dell’Assemblea ordinaria viene illustrato e messo all’approvazione il Bilancio Preventivo e Consuntivo delle attività dell’Ordine stesso.
Inoltre il Presidente per conto dei componenti il Consiglio Direttivo illustra le attività che il Consiglio stesso intende realizzare nell’arco dell’anno. Le attività verranno messe all’approvazione dei presenti.
L’assembla degli Iscritti può esser convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta che il Presidente o il Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta di almeno un sesto degli Iscritti nell’albo.
L’Assemblea degli Iscritti elettiva si tiene ogni tre anni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.