5d9acec6-6169-42d1-a0fd-fd66554e8d68_tcm990-410154

La vaccinazione deve sussistere inizialmente, ai fini delle nuove iscrizioni all’albo, e deve permanere nel tempo. Pertanto, la sospensione ex lege dall’esercizio dell’attività professionale per la mancata vaccinazione non può che considerarsi come sospensione tout court, e non limitata alle attività a contatto con le persone. Inoltre, un eventuale ricorso alla Cceps non potrà avere effetto impeditivo. Così il Ministero della Salute in una circolare di chiarimento agli Ordini. Anelli (Fnomceo): “Si apporta certezza sulle azioni di competenza degli Ordini”.

Leggi l’articolo