A seguito del nuovo quadro normativo emerso dalla L. 219/2017 su “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”, la FNOPI ha ritenuto necessario chiarire quale sia l’apporto richiesto, dal punto di vista legale-disciplinare-deontologico, all’Infermiere.
Nel nuovo Codice rinforzati tutti i temi collegati al dolore, al fine vita, alla volontà espressa dalla persona legata alle disposizioni anticipate di consenso, alla relazione nel momento di fine vita cercando di colmare un aspetto che la legge declina poco chiaramente rispetto alla nostra professione.
Il nuovo Codice prevede anche la “clausola di coscienza” per l’infermiere cui sia richiesta un’attività “in contrasto con i valori personali, i principi etici e professionali” (art. 6): la libertà di coscienza, declinazione della libertà di manifestare il proprio pensiero di cui all’art. 21 della Carta Costituzionale, risulta coniugata con il diritto all’autodeterminazione dell’assistito dal momento che in ogni caso l’infermiere ricerca “il dialogo con la persona assistita, le altre figure professionali e le istituzioni” (art. 5).
L’intera disciplina del codice deontologico è improntata ad un dialogo effettivo e personalizzato con la persona (art. 17), rispettoso anche dell’eventuale volontà di non ricevere informazioni sul proprio stato di salute (art. 20) e che si spinge “fino al termine della vita della persona assistita” (art. 24).